RIFERIMENTI
- Legge n. 23 del 10 marzo 2023 di conversione del Decreto
- Legge n. 5 del 14 gennaio 2023
In sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 5/2023 (c.d. “Decreto Trasparenza”), è stata confermata la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti, anche nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti esenti, ai fini della formazione del reddito, fino ad un massimo di 200 euro.
Va, tuttavia, evidenziato che, come era emerso dalle bozze circolate nelle scorse settimane, NOVITÀ la legge di conversione, nel testo definitivo approvato, limita l’esenzione per tali buoni ai soli fini fiscali e ne esclude espressamente l’applicazione ai fini previdenziali con la conseguenza che il loro valore dovrà essere assoggettato a contribuzione sia a carico datore di lavoro che lavoratore.
BUONI CARBURANTE: REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE PER IL 2023
L’art. 1 del Decreto Legge n. 5/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 10/2023, dispone che:
“(…) il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.”
Pertanto, con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, il valore dei buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, risulta:
- esente ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale fino ad un massimo di 200 euro;
- imponibile ai fini della quantificazione dell’imponibile previdenziale, con conseguente obbligo di assoggettamento a contribuzione sia a carico datore di lavoro che lavoratore.
Considerato che il testo originario del Decreto Legge n. 5/2023, entrato in vigore lo scorso mese di gennaio, portava a ritenere che, per i buoni carburante riconosciuti nel 2023, potesse trovare applicazione la medesima disciplina agevolativa fissata per il 2022 (esenzione fino a 200 euro sia fiscale che previdenziale), i datori di lavoro che, negli scorsi mesi di gennaio e febbraio, abbiano riconosciuto tali buoni ai dipendenti in esenzione anche previdenziale, dovranno necessariamente riconsiderare i relativi valori per assoggettarli a contribuzione.
A tal fine, si attendono indicazioni da parte dell’INPS sulle modalità da seguire.
Cordiali Saluti,
Studio Salardi
di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro