Il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
2020, introduce misure urgenti volte alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
NOVITÀ
L’intervento del Governo si sostanzia in una revisione del bonus Renzi: da un lato, ne viene innalzata la misura mensile che passa da 80 a 100 euro e sono incrementati i limiti di reddito per averne diritto in misura piena (da 24.600 euro si passa a 28.000 euro), dall’altro, viene introdotta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per i titolari di reddito complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 euro.
N.B.: Le nuove misure trovano applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020.
Con specifico riferimento all’ulteriore detrazione, la stessa spetterà per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Di seguito, si fornisce
- un riepilogo delle regole di spettanza e di quantificazione del bonus Renzi in vigore fino al 30
- giugno 2020;
- un’analisi delle novità introdotte in materia a decorrere dal 1° luglio 2020.
BONUS RENZI FINO AL 30 GIUGNO 2020 |
Il bonus Renzi (anche noto come bonus 80 euro) è, ad oggi e fino al 30 giugno 2020 (periodo di paga giugno), disciplinato dal comma 1-bis, articolo 13 del TUIR che, come noto, regola le detrazioni di lavoro dipendente (cosiddette “Altre detrazioni”). Sebbene il riferimento normativo sia l’articolo 13 del TUIR, il bonus non assume la natura di detrazione d’imposta ma deve essere inteso e gestito come un credito IRPEF da riconoscere in busta paga.
Soggetti beneficiari
Potenziali beneficiari del bonus sono i lavoratori che percepiscono
- redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);
- alcuni redditi assimilati (art. 50, comma 1 del TUIR) e nello specifico
- i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c);
- i compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- le remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs n. 124/1993 (lett. h-bis);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (lett. l).Rimangono, invece, esclusi i titolari di:
- redditi di pensione (art. 49, comma 2, lett. a);
- altri redditi assimilati (art. 50 del TUIR) diversi rispetto a quelli sopra elencati (ad esempio, i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN (lett. e); le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (lett. f e g), ecc.) nonché
- redditi professionali e redditi d’impresa. Per aver diritto al bonus, i soggetti in precedenza indicati (pertanto titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati) devono soddisfare le seguenti condizioni:
- Condizioni di spettanza
- essere titolari di un reddito complessivo non superiore a 26.600 euro per periodo d’imposta;
N.B.: Per reddito complessivo deve intendersi quello calcolato considerando tutte le tipologie di
reddito di cui all’art. 6, TUIR. A tali fini non si considerano:
– i redditi soggetti a tassazione separata;
– il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
– i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività (importi
detassati);
– il bonus in oggetto dal momento che, per espressa previsione normativa, non concorre
alla formazione del reddito.
- avere un’IRPEF positiva
- determinata sul reddito da lavoro (dipendente e assimilato come precedentemente indicato),
- al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente (altre detrazioni ex art. 13, comma 1, TUIR).Ne consegue che, i lavoratori per i quali l’IRPEF residua, una volta scomputate le detrazioni di lavoro dipendente, è pari a zero (i cosiddetti “incapienti”) non hanno diritto al credito.Quantificazione del bonus spettante
- Se le condizioni in precedenza indicate – titolarità di reddito di lavoro dipendente o assimilato, reddito complessivo non superiore a euro 26.600, imposta positiva sul reddito da lavoro dipendente o assimilato al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente – risultano soddisfatte, il bonus spetta in funzione
- del reddito annuo complessivo prodotto e
- della durata del rapporto di lavoro.Con riferimento al reddito complessivo, il bonus è riconosciuto
- in misura fissa (960 euro a condizione che il rapporto di lavoro duri tutto l’anno) per coloro che producono, nel periodo d’imposta, un reddito complessivo fino a 24.600 euro,
- in misura decrescente, fino ad annullarsi, per coloro che, nel predetto periodo, conseguono redditi che eccedono la soglia di 24.600 euro e fino a 26.600 euro.
- In sintesi:
Reddito annuo complessivo | Bonus potenzialmente spettante |
RC ≤ 24.600 | Euro 960 |
24.600 < RC ≤ 26.600 | Euro 960 x (26.600 – RC)/2.000 |
Per la corretta quantificazione del bonus spettante, oltre al reddito complessivo, occorre tener conto anche della durata del rapporto di lavoro nell’anno.
In particolare, il bonus
- è rapportato al periodo di lavoro nell’anno ed
- è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta ripartendolo tra le retribuzioni da erogare al lavoratore. Il recupero del bonus, da parte dei sostituti d’imposta, avviene mediante la compensazione
- Recupero del bonus da parte del sostituto d’imposta
- sul Mod. F24,
- esponendo l’ammontare del bonus con il codice tributo 1655,
- utilizzando qualsiasi tributo e contributo esposto sulla delega, relativo anche a periodi di paga diversi rispetto a quello di riconoscimento al lavoratore del bonus in oggetto.
N.B.: Le compensazioni tra importi a credito e a debito del bonus Renzi devono obbligatoriamente essere evidenziate nel Mod. F24 utilizzando il codice tributo 1655, rispettivamente, a credito e a debito.
“BONUS RENZI” DAL 1° LUGLIO 2020 |
Come anticipato in premessa, il Decreto Legge 3/2020 riscrive la disciplina del bonus Renzi:
- abrogando, con decorrenza 1° luglio 2020, il comma 1-bis, articolo 13 del TUIR che fino al 30 giugno 2020 continuerà a regolamentare il predetto bonus;
- introducendo, in sua sostituzione, due nuove misure di sostegno al reddito (un cosiddetto trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale).
- Per quanto riguarda l’ambito di applicazione
- del “nuovo” bonus Renzi, rinominato “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, che continuerà a tradursi in un credito IRPEF nonché
- della nuova detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, che, invece, andrà a ridurre l’imposta lorda,Con riferimento, invece, alle condizioni di spettanza e alla quantificazione dell’importo del beneficio si rende necessario analizzare distintamente le due misure: trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, da un lato, e nuova detrazione fiscale, dall’altro.
- non si rilevano novità. I soggetti potenziali destinatari delle misure in oggetto coincidono con gli attuali beneficiari del bonus Renzi. Si tratta, infatti, dei titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR) e di alcuni redditi assimilati (art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR) precedentemente elencati.
N.B.: Il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati troverà applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020. L’ulteriore detrazione fiscale spetterà per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
- Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
Per aver diritto al trattamento integrativo, i potenziali beneficiari (pertanto titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati) devono
- essere titolari di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per periodo d’imposta;
N.B.: Per reddito complessivo si ritiene debba intendersi quello calcolato considerando tutte le tipologie di reddito di cui all’art. 6, TUIR. Per espressa previsione normativa, a tali fini non si considerano:
– il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze;
– il trattamento in oggetto dal momento che non concorre alla formazione del reddito.
Occorre, invece, tenere conto della quota esente dei redditi agevolati prodotti da ricercatori e docenti residenti all’estero rientrati in Italia (art. 44, comma 1, DL n. 78/2010) e dai c.d. impatriati (art. 16, D.Lgs n. 147/2015).
- avere un’imposta lorda positiva
- determinata sul reddito da lavoro (dipendente e assimilato come precedentemente indicato),
- al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente (altre detrazioni ex art. 13, comma 1, TUIR).Se le condizioni in precedenza indicate – titolarità di reddito di lavoro dipendente o assimilato, reddito complessivo non superiore a euro 28.000, imposta positiva sul reddito da lavoro dipendente o assimilato al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente – risultano soddisfatte, il trattamento integrativo spetta in misura piena:
- pari a euro 600 per l’anno 2020 (mesi da luglio a dicembre);
- pari a euro 1.200 a decorrere dall’anno 2021.
N.B.: Il trattamento integrativo in esame è rapportato al periodo di lavoro nell’anno (ovvero nel semestre con riferimento al 2020).
Analogamente a quanto previsto per il bonus Renzi, anche il trattamento integrativo viene riconosciuto dal sostituto d’imposta ripartendolo fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre per l’anno 2020).
Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza del trattamento, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se quest’ultimo dovesse essere superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
N.B.: Preme evidenziare che la previsione del recupero in rate si riferisce espressamente alla
quota di trattamento integrativo da restituire eccedente 60 euro. In sede di conguaglio 2020
(fine anno), si potrebbero verificare situazioni in cui si rende necessario il recupero, oltre
che del trattamento integrativo (erogato nel periodo luglio-dicembre), anche del bonus Renzi
(riconosciuto nel periodo gennaio-giugno). Nelle suddette ipotesi, stante il tenore della
norma, sembrerebbe che il recupero del bonus Renzi riconosciuto da gennaio a giugno
debba avvenire in unica soluzione.
Per quanto concerne, infine, il recupero del trattamento integrativo, da parte dei sostituti d’imposta, lo stesso avviene mediante la compensazione sul Mod. F24.
N.B.: Rimane da chiarire se, ai fini della predetta compensazione, si potrà continuare ad utilizzare
il codice tributo 1655 o se, invece, come appare più probabile, verrà istituito un nuovo codice
tributo specifico.
- Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Potenziali beneficiari dell’ulteriore detrazione fiscale, che troverà applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati (le medesime tipologie previste per il bonus Renzi) il cui reddito complessivo è compreso tra euro 28.000 e euro 40.000.
L’importo della detrazione è quantificato, in funzione dell’ammontare del reddito complessivo, come di seguito riportato:
Reddito annuo complessivo | Ulteriore detrazione fiscale spettante |
28.000 < RC ≤ 35.000 | 480 +120 X (35.000 – RC)/7.000 |
35.000 < RC ≤ 40.000 | 480 X (40.000 – RC)/ 5.000 |
> 40.000 | 0 |
Analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo, anche l’ulteriore detrazione fiscale viene riconosciuta dal sostituto d’imposta ripartendola fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre 2020). Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza della detrazione in oggetto, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se quest’ultimo dovesse essere superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Per quanto concerne, infine, il “recupero” dell’ulteriore detrazione, quest’ultima, per sua natura sconta i suoi effetti sull’imposta lorda del lavoratore riducendone l’importo che viene versato nel mod. F24 (imposta netta).