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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

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BONUS GIOVANI DL COESIONE: DAL 1° LUGLIO NECESSARIO L’INCREMENTO OCCUPAZIONALE.

RIFERIMENTI

  • INPS, Messaggio 1935 del 18 giugno 2025

 IN SINTESI

Dal 1° luglio 2025, le assunzioni o trasformazioni di giovani under 35, per dare diritto alla fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 22 del DL n. 60/2024 (cd. “Decreto Coesione”), dovranno realizzare un incremento occupazionale netto in tutte le ipotesi di accesso all’incentivo, e non solo con riferimento alla ZES del Mezzogiorno.

Questo, in sintesi, il contenuto del Messaggio n. 1935/2025 dell’INPS, che riporta il nuovo requisito a seguito delle interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

 

Come si ricorderà, il Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (c.d. Decreto Coesione), convertito in Legge n. 95 del 4 luglio 2024, contiene una serie di misure in materia di lavoro volte alla promozione dell’occupazione.

In particolare, l’articolo 22 del DL n. 60/2024 ha introdotto un esonero (c.d. “Bonus Giovani”) al fine di favorire l’occupazione giovanile stabile nel settore privato, che è stato successivamente regolato dal Decreto Interministeriale 11 aprile 2025 (pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro – Sezione “Pubblicità legale” il 9 maggio 2025), che ne ha definito le modalità attuative, e dalla Circolare INPS n. 90/2025 che ha fornito le istruzioni operative per la piena attuazione della norma.

 

Ora, con il Messaggio n. 1935/2025, l’INPS pone un ulteriore requisito alla legittima fruizione dell’esonero contributivo in parola.

Nel particolare, l’Istituto – a seguito di richiesta del Ministero del Lavoro – dispone che le assunzioni/trasformazioni decorrenti dal 1° luglio 2025, per poter dare diritto alla fruizione dell’esonero, devono realizzare un incremento netto del numero di lavoratori occupati nell’impresa, come già avviene per il Bonus Donne previsto dal medesimo Decreto Coesione.

L’INPS, nel messaggio citato in premessa, dopo aver riepilogato brevemente le caratteristiche dell’esonero in argomento, riporta che il Ministero del Lavoro ha comunicato che la Commissione Europea, nell’approvare la misura agevolativa, ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa per l’incentivo all’occupazione dei giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.

Più nello specifico, il Ministero del lavoro, nelle interlocuzioni con l’INPS, ha precisato che la legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22 del DL Coesione, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, deve essere subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione, secondo quanto emerso dal negoziato intercorso con la Commissione europea.

L’incremento occupazionale, precisa il Messaggio n. 1935/2025, per le assunzioni/ trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è pertanto richiesto con riferimento alla generalità delle assunzioni o trasformazioni di lavoratori under 35 per i quali si intende beneficiare dell’esonero contributivo in parola, e non solo per le assunzioni/trasformazioni verificatesi nella ZES per il Mezzogiorno.

Posto questo, l’INPS comunica che sono state aggiornate le procedure informatiche e il modulo della domanda telematica di accesso all’incentivo, nel quale viene chiesto all’utente di dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, che: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

 

 

 

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
30 Luglio 2025

Archiviato in: Informative dello Studio

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