Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 3 dell’8 maggio 2019, ha reso noto che, decorsi i termini senza che la PA abbia emanato un provvedimento di rigetto o di accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’installazione degli impianti audiovisivi sul posto di lavoro, l’istituto del silenzio-assenso non può applicarsi, pertanto il datore dovrà attendere un esplicito provvedimento di approvazione o di diniego.
Infatti, si ricorda che ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 è possibile procedere all’installazione degli impianti audiovisivi e di controllo “previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, dalla sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.”
Il silenzio-assenso è previsto dalla Legge n. 241/1990 e si applica ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione emanati in risposta ad un’istanza del cittadino. In un’ottica di semplificazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione, decorso il termine specificato dalla legge senza che l’organo amministrativo interpellato abbia fornito una risposta, l’istanza si considera accolta.
IL QUESITO
Il Consiglio Nazionale dell’ordine dei consulenti del Lavoro chiedeva al Ministero se anche per le richieste di autorizzazione all’installazione degli impianti audiovisivi di cui all’art. 4 comma 1 della Legge n. 300/1970, operasse il silenzio-assenso dell’organo amministrativo. In tal caso, il datore di lavoro potrebbe ritenere la mancata risposta dell’Ispettorato equivalente ad un tacito assenso alla propria istanza di autorizzazione.
IL PARERE DEL MINISTERO
Nella risposta data si esaminano le disposizioni contenute nell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori: esse prevedono un bilanciamento tra la tutela della privacy e della dignità del lavoratore, che con tali strumenti è di fatto controllato a distanza, e le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.
Secondo il Ministero, data la diseguaglianza di forza economica-sociale delle parti, la Legge ha previsto che l’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo possa avvenire solo in presenza di:
- un accordo sindacale, oppure
- di un provvedimento amministrativo.Ne discende che la regola del silenzio-assenso non si applica alle istanze di autorizzazione descritte: il datore di lavoro può procedere all’installazione degli impianti esclusivamente se ha ottenuto un espresso provvedimento di assenso.
- Alla luce di due Note Protocollo, la n. 7162/2012 e la n. 302/2018, alcune pronunce della giurisprudenza e il Provvedimento generale del Garante della Privacy sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010, per l’Ente la disposizione va interpretata nel senso che l’art. 4 della Legge n. 300/1970 consente l’installazione e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza solo in presenza di una procedura rafforzata di controllo, sia essa realizzata mediante l’accordo sindacale o il provvedimento amministrativo.