• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale

STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Home
  • Chi Siamo
  • Cosa facciamo
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • Informative dello Studio
  • Scadenzario
  • Show Search
Hide Search

ASSUNZIONI AGEVOLATE: IL PUNTO

Districarsi tra le varie misure che l’ordinamento prevede per incentivare le nuove assunzioni a termine o a tempo indeterminato (come pure le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti già in essere) non è semplice; per tale ragione si è ritenuto opportuno predisporre un riepilogo complessivo al cui interno – per ogni singola misura – sono riportati i requisiti essenziali: destinatari, tipologie contrattuali ammesse, importo, durata, condizioni di base. Questo “vademecum” sintetico è diviso in due parti:

  1. la prima illustra le misure applicabili (siano essere permanenti o di nuova introduzione) per le nuove assunzioni effettuate nel 2025 (anche in base ai nuovi requisiti richiesti dall’art. 1, commi 1175 e 1775-bis della Legge n. 296/2006 come modificato dal D.L. n. 19/2024 – Legge n. 56/2024, per i quali si veda l’apposito riquadro), incluse le novità introdotte dal D.L. n. 60 del 7 maggio 2024, (Legge n. 95/2024), e dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025); nonché dall’art. 1, commi 406-426 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), che disciplina il nuovo Esonero per il Mezzogiorno dal 2025;
  2. la seconda, invece, enumera le agevolazioni “scadute” il 31 dicembre 2023 o 2024, ma la cui esposizione resta comunque utile per i datori che abbiano assunto entro tale data, con effetti destinati a ripercuotersi anche nei periodi successivi.

Articolo 1, commi 1175-1176 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

(come modificato dall’art. 29 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, conv. in Legge n. 56/2024)

  1. 1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

  1. MISURE VIGENTI

(applicabili a tutte le nuove assunzioni effettuate nel 2025)

ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Norma Artt. 10 e 12 del Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 (Legge n. 85
del 3 luglio 2023)
 
  INPS, Messaggio n. 4110 del 4 dicembre 2024
  INPS, Messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024
Prassi INPS, Circolare n. 111 del 29 dicembre 2023
INPS, Circolare n. 105 del 16 dicembre 2023
 
  INPS, Circolare n. 77 del 29 agosto 2023
  Ministero del Lavoro, FAQ on line
Datori Tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli e non imprenditori

 

   
Lavoratori Beneficiari dell’Assegno di inclusione o del supporto per la formazione
e il lavoro
 
Tipo beneficio Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)
  Assunzione a tempo indeterminato: 100% dei contributi a carico datore
  (massimo 8.000 euro l’anno, ridotto in proporzione per il tempo parziale);
  Assunzione a tempo determinato o stagionale (pieno o parziale): 50%
Misura dei contributi a carico datore (massimo 4.000 euro l’anno, ridotto in caso
di part time);
  Trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato:
  50% dei contributi a carico datore (massimo 4.000 euro l’anno) per la
  durata del contratto a termine; cui segue il 100% dei contributi a carico
  datore (massimo 8.000 euro l’anno) dalla trasformazione
  Contratto a termine: 12 mesi (non oltre la durata del rapporto di lavoro)
Durata Contratto a tempo indeterminato: 12 mesi
Trasformazioni dei contratti da termine a tempo indeterminato: massimo
 
  24 mesi incluso un precedente contratto a termine durato 12 mesi
  Assunzione a tempo indeterminato, anche con orario a tempo parziale
Contratti ammessi Apprendistato
Assunzione a tempo determinato o con contratto stagionale
  Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato
  Contratto di somministrazione nei casi elencati appena sopra
  Sono esclusi i contratti di lavoro intermittente, domestico, di prestazione
  occasionale nonché quelli che riguardano il personale dirigente.
  Salvo che il licenziamento (giudicato legittimo dal giudice) avvenga
  per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a
  restituire l’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, ex art. 116,
  comma 8, lettera a) della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, nelle
Note seguenti ipotesi:
a) licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato
 
  illegittimo;
  b) recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore, al termine
  del periodo di formazione;
  c) recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo
  di prova;
  d) dimissioni del lavoratore per giusta causa.
  Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e della contrattazione
Condizioni generali collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza
ecc.); rispetto obblighi assunzione disabili; condizioni particolari (INPS
  Circolare n. 111/2023, par. 5.2); datore deve inserire l’offerta di lavoro nel
  sistema informativo ex art. 5
De minimis Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non occorre
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 
   

 

  GIOVANI UNDER 30
   

 

Norma

Art. 1, commi 100-108 e 113-114 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017

     
Prassi   INPS, Messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023
  INPS, Messaggio n. 1784 del 9 maggio 2019
    INPS, Circolare n. 40 del 2 marzo 2018
Datori   Tutti i datori di lavoro privati, agricoli inclusi
Lavoratori   Giovani under 30 mai assunti prima con contratto subordinato a tempo
  indeterminato
   
Tipo beneficio   Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)
Misura   50% dei contributi a carico datore (massimo 3.000 euro l’anno)
Durata   36 mesi
    Assunzione a tempo indeterminato, anche con orario a tempo parziale
Contratti ammessi   Somministrazione a tempo indeterminato (anche se le missioni sono a
  termine), anche con orario a tempo parziale
   
    Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato
Note   Sono esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente, domestico
  ecc.
   
Condizioni generali   Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
  collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza
    ecc.)
De minimis   No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE   No, non occorre
ULA   No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
  al datore
   
     
    BONUS GIOVANI UNDER 35
  (assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025)
Norma   Art. 22 del Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (Legge n. 95/2024)
Prassi   Non ancora emanata
Datori   Tutti i datori di lavoro privati
    Operai, impiegati e quadri under 35 mai assunti prima con contratto
    subordinato a tempo indeterminato; sono però inclusi:
    a) coloro che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati
Lavoratori   a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore che ha
  beneficiato parzialmente dell’esonero in esame;
   
    b) i casi di precedente assunzione con contratto di apprendistato non
    proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
    indeterminato
Tipo beneficio   Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)
    100% dei contributi a carico datore:
Misura   a) regioni del Centro-Nord: massimo 500 euro/mese e 6.000 euro/anno;
  b) regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES
    unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
    Sardegna): 650 euro/mese e 7.800 euro/anno
Durata   Massimo 24 mesi
Contratti ammessi   Assunzione a tempo indeterminato
  Trasformazione da CTD a contratto a tempo indeterminato
   
Note   Sono esclusi i contratti di apprendistato e domestico

 

INPS, Circolare n. 40 del 2 marzo 2018
Tutti i datori di lavoro privato che, dal 1° gennaio 2018, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, assumono ex studenti o apprendisti
ESONERO CONTRIBUTIVO EX STUDENTI O APPRENDISTI (UNDER 30)
Norma
Art.1, comma 108 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017
Durata
Datori
Prassi

 

Condizioni generali Rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.) e dei
divieti di licenziamento di cui ai commi 5 e 6
 
De minimis In attesa di indicazioni ufficiali
Autorizzazione UE Si, occorre
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 

 

CONTRIBUTO ED ESONERO NEI SETTORI STRATEGICI PER SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E TRANSIZIONE DIGITALE/ECOLOGICA

(attività avviate e assunzioni effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025)

 

Norma

Art. 21 del Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (Legge n. 95/2024)

 

Prassi

Non ancora emanata

 

Datori    

Persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età che      avviano in Italia, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un’attività i imprenditoriale avente le caratteristiche definite con apposito D.M. operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Lavoratori

Soggetti che non hanno già compiuto i 35 anni di età (ossia che hanno, al massimo, 34 anni e 364 giorni)

Tipo beneficio

Contributo economico per chi avvia l’impresa, più esonero contributivo       (esclusi i premi INAIL) per l’impresa che assume

Misura    

Per chi avvia un’impresa: contributo economico per l’attività di 500               euro mensili.

Per l’imprenditore che avvia un’impresa e che assume: 100% dei contributi a carico datore nel limite massimo di importo di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (9.600 euro annui)

La durata è sempre pari a 3 anni, a prescindere dal fatto che si   tratti    del contributo per avviare l’attività o dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni

 

Contratti ammessi

Assunzione a tempo indeterminato

 

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato

 

Note

In attesa di indicazioni ufficiali

 

Condizioni generali

In attesa di indicazioni ufficiali

De minimis

 

In attesa di indicazioni ufficiali

 

Autorizzazione UE 

Si, occorre

ULA

 

Non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al datore

   
  Studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:
  a) attività di alternanza scuola-lavoro;
  b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
Lavoratori il  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore,  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore (1° livello);
  c) periodi di apprendistato di alta formazione (3° livello).
  Il limite di età, pari al 35° anno non compiuto per le assunzioni effettuate
  nel 2018, è invece fissato al 30° anno non compiuto per le assunzioni
  effettuate dal 2019 in poi
Tipo beneficio Esonero contributivo
Misura 100% dei contributi a carico del datore, nei limiti di 3.000 euro annui
Durata 36 mesi
Contratti ammessi Solo assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(con contratto di lavoro a tutele crescenti o in base alle altre norme
  vigenti)
Note Sono esclusi i datori di lavoro domestico e quelli che assumono con
contratto di apprendistato
 
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza
  ecc.)
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non occorre
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 

 

BONUS ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO – ZES UNICA

(assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025)

Norma Art. 24 del Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (Legge n. 95/2024)
Prassi Non ancora emanata quella ufficiale
Fondazione Studi CNO Consulenti del lavoro, Circolare n. 7 del 25
  novembre 2024
  Tutti i datori privati che hanno fino a 10 dipendenti e che assumono
Datori presso una sede o unità produttiva sita in una delle regioni della ZES
unica per il Mezzogiorno lavoratori in tali regioni (Abruzzo, Molise,
 
  Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)
  Operai, impiegati e quadri che hanno già compiuto i 35 anni di età e
  sono disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero spetta altresì per i
Lavoratori soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a
tempo indeterminato da un diverso datore di lavoro che ha beneficiato
  parzialmente dell’esonero in esame.
  L’esonero in esame non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di
  apprendistato.
Tipo beneficio Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)
Misura 100% dei contributi a carico datore nel limite massimo di importo di 650
euro su base mensile per ciascun lavoratore (7.800 euro annui)
 
Durata Massimo 24 mesi
Contratti ammessi Assunzione a tempo indeterminato

 

Note In attesa di indicazioni ufficiali
Condizioni generali Rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.) e dei
divieti di licenziamento di cui ai commi 5 e 6
 
De minimis In attesa di indicazioni ufficiali
Autorizzazione UE Si, occorre
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 

 

ESONERO PER IL MEZZOGIORNO DAL 2025

(questa nuova misura, di fatto, sostituisce la cd. “Decontribuzione Sud”)

Norma Art. 1, commi 406-426 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge
di Bilancio 2025)
 
Prassi Per le micro, piccole e medie imprese: INPS, Circolare 30 gennaio 2025,
n. 32
 
  Datori privati (esclusi quelli agricoli) con dipendenti a tempo indeterminato
Datori nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna, con l’eccezione dei datori agricoli e degli
 
  enti elencati ai commi 409 e 417.
Lavoratori Quelli assunti a tempo indeterminato presso una delle regioni indicate
Tipo beneficio Esonero contributivo (no contributi e premi INAIL)
  La contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta come indicato:
  a) per il 2025: 25% dei contributi per un importo massimo di 145 euro
  su base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a TI al 31
  dicembre 2024;
  b) per il 2026: 20% dei contributi per un importo massimo di 125 euro
  su base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a TI al 31
  dicembre 2025;
Misura c) per il 2027: 20% dei contributi per un importo massimo di 125 euro
su base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a TI al 31
 
  dicembre 2026;
  d) per il 2028: 20% dei contributi per un importo massimo di 100 euro
  su base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a TI al 31
  dicembre 2027;
  e) per il 2029: 15% dei contributi per un importo massimo di 75 euro su
  base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a TI al 31
  dicembre 2028.
Durata Fino al 2029, previo il rispetto delle condizioni previste
  Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Contratti ammessi Contratti a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato entro il
31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura
  Contratti di somministrazione se l’unità operativa ove il dipendente
  svolge la sua attività è situata in una delle regioni interessate.
Note Sono esclusi gli apprendisti, i lavoratori intermittenti e i contratti di lavoro
domestico
 

 

Al netto delle condizioni specifiche, occorre il rispetto di quanto segue:

  1. princìpi generali ex art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015; Condizioni generali b) condizioni stabilite ex art. 1, comma 1175 della Legge n. 296 del 27
  dicembre 2006;
  c) obblighi di assunzione ex art. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
  Se si tratta di un’impresa micro, piccola o media, l’agevolazione è
De minimis concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione,
del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del
  trattato sul funzionamento della UE agli aiuti de minimis (art. comma
  406, Legge n. 207/2024).
Autorizzazione UE Solo se si tratta di un’impresa “grande” ai sensi dell’allegato I al
Regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione del 17 giugno 2014
  (art. 1, comma 420).
  Se si tratta di un’impresa “grande” (ai sensi dell’allegato I al Regolamento
ULA (UE) n. 651/ 2014 della Commissione del 17 giugno 2014), l’esonero
è riconosciuto se il datore dimostra, al 31 dicembre di ogni anno, un
  incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti a
  tempo indeterminato.

 

DISOCCUPATI OVER 50 E DONNE DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO

 

  Art. 4, commi da 8 a 11 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012
Norma Decreto Ministeriale n. 365 del 20 novembre 2023
Decreto Ministeriale n. 3217 del 30 dicembre 2024
 
  Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017
Prassi Ministero del Lavoro, Circolare n. 34 del 25 luglio 2013
INPS, Circolare n. 111 del 24 luglio 2013
 
Datori Tutti, incluse agenzie di somministrazione e cooperative
Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente
 
  Sono “portatori” dell’agevolazione:
  a) le lavoratrici e i lavoratori, di età non inferiore a 50 anni, disoccupati
  da oltre 12 mesi;
  b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
Lavoratori da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche;
c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico
 
  che sono caratterizzati da un’accentuata disparita occupazionale di
  genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
  da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono
Tipo beneficio Esonero contributivo
Misura Riduzione del 50% dei contributi (premi INAIL inclusi) a carico del datore
  Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi
  Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12
Durata mesi
Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a
 
  termine: massimo 18 mesi
  Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi

 

  Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo
  parziale)
  Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a
Contratti ammessi termine agevolato
Assunzione a scopo di somministrazione
 
  Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo
  associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge
  n. 142/2001
  Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le relative leggi di bilancio – per le sole
Note donne – hanno aumentato la misura del beneficio al 100% dei contributi
dovuti da parte del datore, nel limite massimo di importo di 6.000 euro
  annui per il 2021 e 2022, e di 8.000 euro annui per il 2023. A tale riguardo
  si veda la scheda apposita.
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; va rispettato art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza
  ecc.)
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non occorre
ULA Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al
datore
 

 

BONUS DONNE

(assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025)

Norma Art. 23 del Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (Legge n. 95/2024)
Prassi Non ancora emanata
Datori Tutti i datori di lavoro privati
  Il beneficio opera nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014
  della Commissione, del 17 giugno 2014, per le assunzioni a tempo
  indeterminato di donne:
  a) di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
  6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno
Lavoratori (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna), ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali
 
  della UE, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all’art. 2, punto
  4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuati con
  decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il MEF; e
  b) di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
  24 mesi, ovunque residenti
Tipo beneficio Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)
Misura 100% dei contributi a carico datore (massimo 650 euro/mese e 7.800
euro/anno)
 
Durata Massimo 24 mesi
Contratti ammessi Assunzione a tempo indeterminato
Note Sono esclusi i contratti di apprendistato e domestico
Condizioni generali In attesa di indicazioni ufficiali
De minimis In attesa di indicazioni ufficiali
Autorizzazione UE No, non occorre

   
  Tutti quelli che – occupando fino a un massimo di 19 dipendenti –
Datori assumono a tempo determinato o utilizzano in somministrazione a
termine nuovi lavoratori per provvedere alla sostituzione delle lavoratrici
  e dei lavoratori assenti in quanto fruiscono dei congedi ex D.Lgs. n.
  151/2001
Lavoratori Tutti quelli assunti in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti
dal lavoro per la fruizione dei congedi collegati alla maternità e paternità
 
   
Tipo beneficio Sgravio contributivo
   
Misura 50% sui contributi a carico del datore
Durata Fino al compimento di 1 anno di età del figlio di lavoratrice o lavoratore
in congedo, o per 1 anno dall’accoglienza del minore adottato o in
  affidamento
Contratti ammessi Contratto a tempo determinato
Somministrazione a tempo determinato
 
  Trattandosi di contratti a termine per ragioni di sostituzione di altro
  personale avente diritto alla conservazione del posto, il datore di lavoro
Note non è tenuto a:
a) versare il contributo addizionale dell’1,40% (né l’incremento di 0,5
 
  punti percentuali per ogni rinnovo);
  b) rispettare le soglie numeriche (es. il 20%) per i contratti a termine.
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza
  ecc.)
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
   
Autorizzazione UE No, non è necessaria
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 

 

ASSUNZIONE O TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI EX DIPENDENTI A TERMINE: RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Norma Art. 2, comma 30 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012
Prassi INPS, Circolare n. 91 del 4 agosto 2020
INPS, Circolare n. 121 del 6 settembre 2019
  Ministero del Lavoro, Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018
  Tutti coloro che trasformano o assumono a tempo indeterminato un
Datori dipendente che ha lavorato con contratto a termine per il quale è stato
versato il contributo addizionale dell’1,40% (e, ove dovuto, l’incremento
 
  di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo)
Lavoratori Tutti gli ex dipendenti a termine (al massimo entro 6 mesi dalla cessazione
del contratto)
 
Tipo beneficio Restituzione di parte della contribuzione versata
Misura Dipende da quanto versato a titolo di contribuzione addizionale e dalla
data di “assunzione”
 
Durata Non predeterminata

 

   
   
Contratti ammessi Solo l’assunzione o la trasformazione in un ordinario contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato dopo un precedente rapporto a
  termine
  Nel caso (non di trasformazione alla scadenza ma) di nuova assunzione
  a tempo indeterminato, purché effettuata entro 6 mesi dalla cessazione
Note del precedente contratto a termine, la restituzione della contribuzione
addizionale versata avviene detraendo dalle mensilità spettanti un
 
  numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione
  del precedente rapporto di lavoro a termine
Condizioni generali Nessuna in particolare
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non è necessaria
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 
   
  LAVORATORI DISABILI
Norma Art. 13 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999
Ministero del Lavoro, Decreto 17 novembre 2023
 
Prassi INPS, Circolare n. 99 del 13 giugno 2016
Datori Tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, inclusi Enti Pubblici
Economici
 
  Sono interessati i lavoratori:
  a) disabili con riduzione della capacita lavorativa oltre il 79% o minorazioni
  ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n.
Lavoratori 915 del 23 dicembre 1978;
b) disabili con riduzione della capacita lavorativa tra il 67 e il 79% o
  minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse
  al DPR n. 915 del 23 dicembre 1978;
  c) con disabilita intellettiva e psichica comportante una riduzione della
  capacita lavorativa superiore al 45%
Tipo beneficio Economico
   
  La misura del beneficio per il datore di lavoro dipende dalle caratteristiche
  del lavoratore assunto e dal tipo di rapporto instaurato. In pratica, per i
  lavoratori disabili:
  a)  con riduzione della capacita lavorativa oltre il 79% o minorazioni
  ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n.
  915 del 23 dicembre 1978: l’incentivo e pari al 70% della retribuzione
Misura mensile lorda imponibile;
b) con riduzione della capacita lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o
 
  minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse
  al DPR n. 915 del 23 dicembre 1978: la misura dell’incentivo e pari al
  35% della retribuzione mensile lorda imponibile;
  c) intellettivi e psichici con riduzione della capacita lavorativa superiore
  al 45% per cento: l’incentivo e pari al 70% della retribuzione mensile
  lorda imponibile.

 

  La durata del beneficio spettante al datore dipende dal “tipo” di lavoratore
  assunto e del rapporto di lavoro instaurato. In particolare, in caso di
  assunzione:
  a) a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacita lavorativa
  oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle
  tabelle annesse al DPR n. 915 del 23 dicembre 1978: l’incentivo spetta
  per 36 mesi;
  b) a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacita
Durata lavorativa compresa tra il 67 e il 79%, o minorazioni ascritte dalla 4a alla
6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915 del 23 dicembre
 
  1978: l’incentivo spetta per 36 mesi;
  c) a tempo indeterminato di lavoratori con disabilita intellettiva e psichica
  con riduzione della capacita lavorativa superiore al 45%: l’incentivo
  spetta per 60 mesi;
  d) a tempo determinato di lavoratori con disabilita intellettiva e psichica
  con riduzione della capacita lavorativa superiore al 45%: l’incentivo
  spetta per tutta la durata del rapporto, a condizione che esso duri
  almeno 12 mesi.
Contratti ammessi Contratto a termine con durata minima di 12 mesi
Contratto a tempo indeterminato
  Somministrazione a termine (minimo 12 mesi) o a tempo indeterminato
Note L’incentivo spetta nei limiti delle risorse effettivamente stanziate a tale
scopo.
 
  Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
Condizioni generali collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza
ecc.) solo per le assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la quota
 
  di riserva.
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non è necessaria
   
ULA Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al
datore di lavoro
 
 
LAVORATORI DISOCCUPATI PERCETTORI DI NASPI
Norma Art. 2, comma 10-bis della Legge n. 92 del 28 giugno 2012
Prassi INPS, Circolare n. 175 del 18 dicembre 2013
Datori Datori di lavoro privati (a condizione di non essere obbligati all’assunzione)
Lavoratori Ex dipendenti che percepiscono la Nuova Assicurazione Sociale per
l’Impiego
 
Tipo beneficio Economico
Misura 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata erogata al lavoratore
dall’INPS
 
Durata Pari ai mesi di NASpI che l’INPS avrebbe ancora erogato
Contratti ammessi Assunzione (o somministrazione) a tempo indeterminato con orario a
tempo pieno
 
Note Sono esclusi tutti i rapporti a tempo determinato e/o a tempo parziale

 

   
   
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza
  ecc.)
De minimis Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non è necessaria
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 
   
  LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI
Norma Art. 4 del Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 (Legge n. 236 del
19 luglio 1993)
 
Prassi INPS, Circolare n. 22 del 23 gennaio 2007
INPS, Circolare n. 122 del 1° giugno 1999
 
  Tutti, a condizione che non abbiano:
Datori a) in atto sospensioni dal lavoro;
b) proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo
  che l’assunzione riguardi professionalità diverse da quelle dei lavoratori
  interessati dalle riduzioni o sospensioni di personale
Lavoratori Lavoratori che hanno fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non
continuativi, e che sono dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6
  mesi dell’intervento
Tipo beneficio Applicazione dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti
Misura Contribuzione a carico datore pari al 10%
Durata 12 mesi
Contratti ammessi Assunzione a tempo indeterminato con orario a tempo pieno
Note Sono esclusi tutti i rapporti a tempo determinato e/o a tempo parziale
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza
  ecc.)
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non è necessaria
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 

 

  1. MISURE PREVIGENTI

(applicabili a tutte le nuove assunzioni effettuate nel 2023 o 2024 ma con effetti protratti successivamente)

ESONERO UNDER 36 (ANNI 2021, 2022 E 2023)

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma

Art. 1, comma 297 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022

 

Art. 1, commi da 10 a 15 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020

  INPS, Messaggio n. 4618 del 21 dicembre 2023
  INPS, Messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023
Prassi INPS, Circolare n. 57 del 22 giugno 2023
INPS, Messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022
 
  INPS, Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021
  INPS, Circolare n. 33 del 22 febbraio 2021
Datori Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli
  Tutti quelli che non hanno mai avuto un contratto di lavoro subordinato a
Lavoratori tempo indeterminato e che, alla data di assunzione, non hanno ancora
compiuto il 36° anno di età (quindi, l’età massima per la stipula del
 
  contratto è 35 anni e 364 giorni)
Tipo beneficio Esonero contributivo
  Anni 2021 e 2022: riduzione del 100% dei contributi (premi INAIL esclusi)
Misura a carico del datore, nel limite di 6.000 euro annui
Anno 2023: riduzione del 100% dei contributi (premi INAIL esclusi) a
 
  carico del datore, nel limite di 8.000 euro annui
  36 mesi in queste regioni: Valle d’Aosta; Piemonte; Liguria; Lombardia;
Durata Trentino Alto Adige; Friuli Venezia Giulia; Veneto; Emilia Romagna;
Toscana; Umbria; Marche; Lazio
  48 mesi nelle seguenti regioni: Abruzzo; Molise; Campania; Basilicata;
  Sicilia; Puglia; Calabria; Sardegna
Contratti ammessi Assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale)
Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato
 
  In relazione al requisito della mancanza di un precedente contratto
  di lavoro subordinato a tempo indeterminato, impediscono di fruire
  dell’esonero i casi in cui: il lavoratore ha avuto un rapporto a tempo
  indeterminato in somministrazione, il precedente rapporto a tempo
  indeterminato è stato risolto per mancato superamento del periodo di
Note prova o per dimissioni.
Al contrario, la fruizione del beneficio non è preclusa nelle ipotesi di
 
  precedenti:
  a) periodi di apprendistato;
  b) rapporti di lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato;
  c) rapporti di lavoro domestico, anche a tempo indeterminato;
  d) rapporti di lavoro parasubordinato o autonomo.
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 ad eccezione delle
  lettere a) e d).
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
(si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework)
 
   
Autorizzazione UE Si, è necessaria
   
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 

 

NEET 2023

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma Art. 27 del Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 (Legge n. 85 del 3
luglio 2023)
 
Prassi INPS, Messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023
INPS, Circolare n. 68 del 21 luglio 2023
  ANPAL, Decreto n. 189 del 19 luglio 2023
Datori Datori di lavoro privati che assumono dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre
2023 (inclusi quelli agricoli)
 
  Deve trattarsi di giovani che alla data di assunzione, oltre a non aver
  ancora compiuto il 30° anno di età, possiedano congiuntamente anche
Lavoratori questi requisiti:
a) non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione
  (“NEET”);
  b)  sono  registrati  al  Programma  Operativo  Nazionale  Iniziativa
  Occupazione Giovani.
Tipo beneficio Incentivo  economico,  fruibile  tramite  conguaglio  nelle  denunce
contributive
 
Misura 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali,
ridotta al 20% in caso di cumulo con altra misura (mediante conguaglio
  nelle denunce contributive mensili, nei limiti delle risorse stanziate)
Durata 12 mesi
Contratti ammessi Assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e in
somministrazione
  Contratto di apprendistato professionalizzante
Note Sono esclusi i contratti di lavoro domestico
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza
  ecc.)
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non occorre
   
ULA Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al
datore di lavoro
 

 

DONNE OVER 50 E DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO (ANNI 2021-2023)

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma Art. 4, commi da 8 a 11 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012
Art. 1, comma 16 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  Art. 1, comma 298 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022
  INPS, Circolare n. 58 del 23 giugno 2022
Prassi INPS, Messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022
INPS, Messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021
 
  INPS, Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021
Datori Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli
Sono esclusi i datori di lavoro domestico
 

 

  Sono “portatrici” dell’agevolazione:
  a) le lavoratrici (donne) di età non inferiore a 50 anni, disoccupate da
  oltre 12 mesi;
  b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
Lavoratori da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche;
c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico
 
  che sono caratterizzati da un’accentuata disparita occupazionale di
  genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
  da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono
Tipo beneficio Esonero contributivo
  Anni 2021 e 2022: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel
Misura limite di importo annuo di 6.000 euro
Anno 2023: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel limite di
 
  importo annuo di 8.000 euro
  Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi
  Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12
Durata mesi
Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a
 
  termine: massimo 18 mesi
  Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi
  Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo
  parziale)
  Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a
Contratti ammessi termine agevolato
Assunzione a scopo di somministrazione
 
  Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo
  associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge
  n. 142/2001
  Al netto di quanto previsto per gli anni 2021, 2022 e 2023, è sempre
Note applicabile l’esonero “ordinario” che prevede un beneficio pari al 50%
dei contributi dovuti da parte del datore. A tale riguardo si veda la scheda
 
  apposita.
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza
  ecc.)
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
(si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework)
 
   
Autorizzazione UE Si, è necessaria
   
ULA Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al
datore
 

 

BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (REGIME “ORDINARIO”)

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma Art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (Legge n. 26 del 28
marzo 2019)
 
Prassi INPS, Circolare n. 104 del 19 luglio 2019

 

   
   
Datori Tutti i datori del settore privato, ivi inclusi quelli del settore agricolo
Lavoratori Percettori del reddito di cittadinanza (fino al 31 dicembre 2023)
Tipo beneficio Esonero contributivo
Misura Fino a 780 euro mensili, nel limite dei contributi dovuti (esclusi i premi
INAIL) e dell’importo mensile del RDC percepito dal lavoratore all’atto
  dell’assunzione
Durata Periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal
beneficiario, con un minimo di 5 mensilità (sempre e solo 5 mensilità se
  si tratta di rinnovo del RDC)
  Contratto subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale
  Contratto a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione e
Contratti ammessi resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato
Contratto di apprendistato
  Contratto subordinato a tempo indeterminato instaurato in attuazione
  del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro
  Contratto a tempo determinato.
Note È esclusa la pubblica amministrazione (cfr. art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.
165 del 30 aprile 2001)
 
   
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetta art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza
  ecc.)
De minimis Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
   
Autorizzazione UE No, non è necessaria
   
ULA Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al
datore
 

 

BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (ANNO 2023)

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma Art. 1, commi 294-296 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022
Art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (Legge n. 26 del 28
  marzo 2019)
Prassi INPS, Circolare n. 75 del 28 giugno 2024
Datori Tutti i datori del settore privato, ivi inclusi quelli del settore agricolo, che
assumono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 un percettore di RDC
 
Lavoratori Percettori del reddito di cittadinanza (fino al 31 dicembre 2023)
Tipo beneficio Esonero contributivo
Misura 100% dei contributi a carico datore (esclusi premi INAIL), nel limite
massimo di 8.000 euro annui
 
Durata 12 mesi
Contratti ammessi Contratto subordinato a tempo indeterminato
Trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato
 
Note Tale particolare esonero è alternativo a quello “ordinario” per l’assunzione
di percettori del RDC
 
   

 

   
   
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza
  ecc.)
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
(si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework)
 
   
Autorizzazione UE Si, è necessaria
   
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 
   
  DECONTRIBUZIONE SUD
  Art. 1, comma 404 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024
Norma Art. 27, comma 1 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Legge
n. 126/2020);
 
  Art. 1, commi 161-168 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  INPS, Messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022
  INPS, Circolare n. 90 del 27 luglio 2022
  INPS, Messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022
  INPS, Messaggio n. 1914 del 13 maggio 2021
  INPS, Messaggio n. 831 del 25 febbraio 2021
Prassi INPS, Circolare n. 33 del 22 febbraio 2021
INPS, Messaggio n. 72 del 11 gennaio 2021
 
  INPS, Circolare n. 122 del 22 ottobre 2020
  Ministero del Lavoro, Comunicato on line 19 dicembre 2023
  INPS, Messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023
  Ministero del Lavoro, Comunicato on line 25 giugno 2024
  INPS, Circolare n. 82 del 17 luglio 2024
  Datori privati che assumono o che occupano dipendenti per adibirli
  al lavoro in una sede situata in regioni che nel 2018 presentavano un
Datori prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o
compreso tra il 75 e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla
 
  media nazionale. In pratica sono interessate le seguenti regioni: Abruzzo,
  Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lavoratori Quelli assunti presso una delle regioni indicate
Tipo beneficio Esonero contributivo (no contributi e premi INAIL)
  La contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta come indicato:
  a) 30% dei complessivi contributi da versare fino al 31 dicembre 2025
Misura (autorizzata dalla UE sino al 31 dicembre 2024; cfr. anche Legge di
bilancio 2025);
 
  b) 20% dei complessivi contributi da versare per gli anni 2026 e 2027;
  c) 10% dei complessivi contributi da versare per gli anni 2028 e 2029.
Durata Fino al 2029, previa autorizzazione della Commissione Europea
Contratti ammessi Sia quelli già in corso di svolgimento che quelli instaurati ex novo
Note Sono esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva
 
   

 

De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
(si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework)
 
   
  Si, è necessaria. La Commissione europea, con la Decisione C (2024)
  4512 final del 25 giugno 2024, ha autorizzato la fruizione della misura sino
Autorizzazione UE al 31 dicembre 2024 ma unicamente per le assunzioni effettuate entro e
non oltre il 30 giugno 2024 (se entro il 30 giugno 2024 è stato instaurato
  un rapporto a termine, la decontribuzione Sud può applicarsi fino al 31
  dicembre 2024 ancorché tale rapporto sia prorogato o trasformato a
  tempo indeterminato dopo il 30 giugno 2024).
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
3 Aprile 2025

Archiviato in: Informative dello Studio

Footer

Studio Salardi di Lorenza Salardi

via Vittorio Veneto, 20
42046 Reggiolo (RE)

Copyright © 2025 ·

STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI | P. IVA: 02421740354

Teniamoci in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta