• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale

STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Home
  • Chi Siamo
  • Cosa facciamo
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • Informative dello Studio
  • Scadenzario
  • Show Search
Hide Search

ASSUNZIONI AGEVOLATE: IL PUNTO

Come ogni anno, districarsi tra le varie agevolazioni alle assunzioni non è affatto semplice. Per questa ragione, di seguito, in forma tabellare, proponiamo una vista d’insieme sulle diverse misure che incentivano l’assunzione di particolari soggetti, in vigore a partire dal 1° gennaio e per tutto il 2024.

Per ogni misura incentivante sono indicati: normativa e prassi di riferimento, datori e lavoratori interessati, importo del beneficio, durata, eventuale scadenza, condizioni e requisiti, eccetera. Come

  1. evidente, non si tratta della trattazione dettagliata di ogni singolo incentivo quanto, piuttosto, di una sorta di “vademecum” che il datore può tenere sott’occhio ove voglia stipulare un nuovo contratto ovvero trasformare a tempo indeterminato un rapporto a termine.

In particolare, dal 1° gennaio 2024, mentre sono venuti meno – per le nuove assunzioni – gli incentivi per i giovani under 36, i NEET, le donne (nella misura del 100%) e i beneficiari del reddito di cittadinanza, fanno il loro ingresso gli esoneri per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere (previsto dalla nuova legge di bilancio) e dei beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro (introdotto dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48).

ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Norma Artt. 10 e 12, Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (Legge 3 luglio 2023,
n. 85)
 
Prassi INPS, Circolare 29 dicembre 2023, n. 111
INPS, Circolare 16 dicembre 2023, n. 105
  INPS, Circolare 29 agosto 2023, n. 77
Datori Tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli e non imprenditori
Lavoratori Beneficiari dell’Assegno di inclusione o del supporto per la formazione
e il lavoro
 
Tipo beneficio Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)
  Assunzione a tempo indeterminato: 100% dei contributi a carico datore
  (massimo 8.000 euro l’anno, ridotto in proporzione per il tempo parziale);
  Assunzione a tempo determinato o stagionale (pieno o parziale): 50%
Misura dei contributi a carico datore (massimo 4.000 euro l’anno, ridotto in caso
di part time);
  Trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato:
  50% dei contributi a carico datore (massimo 4.000 euro l’anno) per la
  durata del contratto a termine; cui segue il 100% dei contributi a carico
  datore (massimo 8.000 euro l’anno) dalla trasformazione
  Contratto a termine: 12 mesi (non oltre la durata del rapporto di lavoro)
Durata Contratto a tempo indeterminato: 12 mesi
Trasformazioni dei contratti da termine a tempo indeterminato: massimo
 
  24 mesi incluso un precedente contratto a termine durato 12 mesi
  Assunzione a tempo indeterminato, anche con orario a tempo parziale
Contratti ammessi Apprendistato
Assunzione a tempo determinato o con contratto stagionale
  Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato
  Contratto di somministrazione nei casi elencati appena sopra

 

  Sono esclusi i contratti di lavoro intermittente, domestico, di prestazione
  occasionale nonché quelli che riguardano il personale dirigente.
  Salvo che il licenziamento (giudicato legittimo dal giudice) avvenga
  per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a
  restituire l’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, ex art. 116,
Note comma 8, lettera a), Legge n. 388/2000, nelle seguenti ipotesi:
a) licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato
  illegittimo;    
  b) recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore, al termine
  del periodo di formazione;    
  c) recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo
  di prova;    
  d) dimissioni del lavoratore per giusta causa    
  Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e del contratto collettiva;
Condizioni generali rispetto art. 31 D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.); rispetto
obblighi assunzione disabili; condizioni particolari (INPS Circolare n.
  111/2023, par. 5.2); datore deve inserire l’offerta di lavoro nel sistema
  informativo ex art. 5    
De minimis Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non occorre    
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore    
     
       
  GIOVANI UNDER 30    
Norma Art. 1, commi 100-108 e 113-114, Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Prassi INPS, Messaggio 24 novembre 2023, n. 4178    
INPS, Messaggio 9 maggio 2019, n. 1784    
  INPS, Circolare 2 marzo 2018, n. 40    
Datori Tutti i datori di lavoro privati, agricoli inclusi    
Lavoratori Giovani under 30 mai assunti prima con contratto subordinato a tempo
indeterminato    
     
Tipo beneficio Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)    
Misura 50% dei contributi a carico datore (massimo 3.000 euro l’anno)
Durata 36 mesi    
  Assunzione a tempo indeterminato, anche con orario a tempo parziale
Contratti ammessi Somministrazione a tempo indeterminato (anche se le missioni sono a
termine), anche con orario a tempo parziale    
     
  Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato
Note Sono  esclusi  i  contratti  di  apprendistato, di  lavoro intermittente,
domestico, ecc.    
     
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di legge  e contrattazione
collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
 
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non occorre    
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore    
     

 

ESONERO CONTRIBUTIVO EX STUDENTI O APPRENDISTI (UNDER 30)

Norma Art. 1, comma 108, Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Prassi INPS, Circolare 2 marzo 2018, n. 40
Datori Tutti i datori di lavoro privato che, dal 1° gennaio 2018, entro 6 mesi
dall’acquisizione del titolo di studio, assumono ex studenti o apprendisti
 
  Studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:
  a) attività di alternanza scuola-lavoro;
  b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
Lavoratori il  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore,  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore (1° livello);
  c) periodi di apprendistato di alta formazione (3° livello).
  Il limite di età, pari al 35° anno non compiuto per le assunzioni effettuate
  nel 2018, è invece fissato al 30° anno non compiuto per le assunzioni
  effettuate dal 2019 in poi
Tipo beneficio Esonero contributivo
Misura 100% dei contributi a carico del datore, nei limiti di 3.000 euro annui
Durata 36 mesi
Contratti ammessi Solo assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(con contratto di lavoro a tutele crescenti o in base alle altre norme
  vigenti)
Note Sono esclusi i datori di lavoro domestico e quelli che assumono con
contratto di apprendistato
 
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
 
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non occorre
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 

ESONERO UNDER 36 (ANNI 2021, 2022 E 2023)

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma Art. 1, comma 297, Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Art. 1, commi da 10 a 15, Legge 30 dicembre 2020, n. 178
 
  INPS, Messaggio 21 dicembre 2023, n. 4618
  INPS, Messaggio 24 novembre 2023, n. 4178
Prassi INPS, Circolare 22 giugno 2023, n. 57
INPS, Messaggio 26 gennaio 2022, n. 403
 
  INPS, Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389
  INPS, Circolare 22 febbraio 2021, n. 33
Datori Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli
  Tutti quelli che non hanno mai avuto un contratto di lavoro subordinato a
Lavoratori tempo indeterminato e che, alla data di assunzione, non hanno ancora
compiuto il 36° anno di età (quindi, l’età massima per la stipula del
 
  contratto è 35 anni e 364 giorni)
Tipo beneficio Esonero contributivo
  Anni 2021 e 2022: riduzione del 100% dei contributi (premi INAIL esclusi)
Misura a carico del datore, nel limite di 6.000 euro annui
Anno 2023: riduzione del 100% dei contributi (premi INAIL esclusi) a
 
  carico del datore, nel limite di 8.000 euro annui
  36 mesi in queste regioni: Valle d’Aosta; Piemonte; Liguria; Lombardia;
Durata Trentino Alto Adige; Friuli Venezia Giulia; Veneto; Emilia Romagna;
Toscana; Umbria; Marche; Lazio
  48 mesi nelle seguenti regioni: Abruzzo; Molise; Campania; Basilicata;
  Sicilia; Puglia; Calabria; Sardegna
Contratti ammessi Assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale)
Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato
 
  In relazione al requisito della mancanza di un precedente contratto
  di lavoro subordinato a tempo indeterminato, impediscono di fruire
  dell’esonero i casi in cui: il lavoratore ha avuto un rapporto a tempo
  indeterminato in somministrazione, il precedente rapporto a tempo
  indeterminato è stato risolto per mancato superamento del periodo di
Note prova o per dimissioni.
Al contrario, la fruizione del beneficio non è preclusa nelle ipotesi di
 
  precedenti:
  a) periodi di apprendistato;
  b) rapporti di lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato;
  c) rapporti di lavoro domestico, anche a tempo indeterminato;
  d) rapporti di lavoro parasubordinato o autonomo
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 ad eccezione delle lettere
  a) e d).
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
(si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework)
 
Autorizzazione UE Si, è necessaria
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 

NEET 2023

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma Art. 27, Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (Legge 3 luglio 2023, n. 85)
Prassi INPS, Messaggio 10 agosto 2023, n. 2923
INPS, Circolare 21 luglio 2023, n. 68
  ANPAL, Decreto 19 luglio 2023, n. 189
Datori Datori di lavoro privati che assumono dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre
2023 (inclusi quelli agricoli)
 
  Deve trattarsi di giovani che alla data di assunzione, oltre a non aver
  ancora compiuto il 30° anno di età, possiedano congiuntamente anche
Lavoratori questi requisiti:
a) non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione
  («NEET»);
  b)  sono  registrati  al  Programma  Operativo  Nazionale  Iniziativa
  Occupazione Giovani

 

Tipo beneficio Incentivo economico, fruibile tramite conguaglio nelle  denunce
contributive        
         
Misura 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali,
ridotta al 20% in caso di cumulo con altra misura (mediante conguaglio
  nelle denunce contributive mensili, nei limiti delle risorse stanziate)
Durata 12 mesi          
Contratti ammessi Assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e in
somministrazione        
  Contratto di apprendistato professionalizzante  
Note Sono esclusi i contratti di lavoro domestico  
Condizioni generali Regolarità contributiva; rispetto obblighi di  legge  e contrattazione
collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
 
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non occorre        
ULA Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al
datore di lavoro        
         
     
  DECONTRIBUZIONE SUD 2021 – 2029  
Norma Art. 27, comma 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Legge n.
126/2020);          
  Art. 1, commi 161-168, Legge 30 dicembre 2020, n. 178  
  INPS, Messaggio 21 dicembre 2022, n. 4593  
  INPS, Circolare 27 luglio 2022, n. 90    
  INPS, Messaggio 26 gennaio 2022, n. 403    
  INPS, Messaggio 13 maggio 2021, n. 1914    
Prassi INPS, Messaggio 25 febbraio 2021, n. 831    
INPS, Circolare 22 febbraio 2021, n. 33    
     
  INPS, Messaggio 11 gennaio 2021, n. 72    
  INPS, Circolare 22 ottobre 2020, n. 122    
  Ministero del Lavoro, comunicato online 19 dicembre 2023
  INPS, Messaggio 28 dicembre 2023, n. 4695  
  Datori privati che assumono dipendenti per adibirli al lavoro in una sede
  situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo
Datori pro capite inferiore al 75% della media EU27 o compreso tra il 75 e il
90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. In pratica
 
  sono interessate le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
  Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia  
Lavoratori Quelli assunti presso una delle regioni indicate  
Tipo beneficio Esonero contributivo (no contributi e premi INAIL)  
  La contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta come indicato:
Misura a) 30% dei complessivi contributi da versare fino al 31 dicembre 2025;
b) 20% dei complessivi contributi da versare per gli anni 2026 e 2027;
 
  c) 10% dei complessivi contributi da versare per gli anni 2028 e 2029
Durata Fino al 2029, previa autorizzazione della Commissione Europea
Contratti ammessi Sia quelli già in corso di svolgimento che quelli instaurati ex novo
Note Sono esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico

 

Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva
 
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
(si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework)
 
Autorizzazione UE Si, è necessaria (attualmente concessa fino al 30 giugno 2024)
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 
 
DISOCCUPATI OVER 50  E DONNE DI QUALSIASI ETÀ’ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO
Norma Art. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92
Decreto Ministeriale 20 novembre 2023, n. 365
  Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017
Prassi Ministero del lavoro, Circolare 25 luglio 2013, n. 34
INPS, Circolare 24 luglio 2013, n. 111
 
Datori Tutti, incluse agenzie di somministrazione e cooperative
Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente
 
  Sono “portatori” dell’agevolazione:
  a) le lavoratrici e i lavoratori, di età non inferiore a 50 anni, disoccupati
  da oltre 12 mesi;
  b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
Lavoratori da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche;
c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico
 
  che sono caratterizzati da un’accentuata disparita occupazionale di
  genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
  da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono
Tipo beneficio Esonero contributivo
Misura Riduzione del 50% dei contributi (premi INAIL inclusi) a carico del datore
  Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi
  Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12
Durata mesi
Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a
 
  termine: massimo 18 mesi
  Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi
  Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo
  parziale)
  Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a
Contratti ammessi termine agevolato
Assunzione a scopo di somministrazione
 
  Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo
  associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge
  n. 142/2001
  Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le relative Leggi di Bilancio – per le sole
Note donne – hanno aumentato la misura del beneficio al 100% dei contributi
dovuti da parte del datore, nel limite massimo di importo di 6.000 euro
  annui per il 2021 e 2022, e di 8.000 euro annui per il 2023. A tale riguardo
  si veda la scheda apposita

 

   
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; va rispettato art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza
  ecc.)
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non occorre
ULA Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al
datore
 

DONNE OVER 50 E DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO (ANNI 2021-2023)

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma Art. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92
Art. 1, comma 16, Legge 30 dicembre 2020, n. 178
  Art. 1, comma 298, Legge 29 dicembre 2022, n. 197
   
  INPS, Circolare 23 giugno 2023, n. 58
Prassi INPS, Messaggio 26 gennaio 2022, n. 403
INPS, Messaggio 5 novembre 2021, n. 3809
 
  INPS, Circolare 22 febbraio 2021, n. 32
   
Datori Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli
Sono esclusi i datori di lavoro domestico
 
  Sono “portatrici” dell’agevolazione:
  a) le lavoratrici (donne) di età non inferiore a 50 anni, disoccupate da
  oltre 12 mesi;
  b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
Lavoratori da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche;
c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico
 
  che sono caratterizzati da un’accentuata disparita occupazionale di
  genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
  da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono
   
Tipo beneficio Esonero contributivo
   
  Anni 2021 e 2022: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel
Misura limite di importo annuo di 6.000 euro
Anno 2023: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel limite di
 
  importo annuo di 8.000 euro
   
  Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi
  Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12
Durata mesi
Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a
 
  termine: massimo 18 mesi
  Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi
   
  Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo
  parziale)
Contratti ammessi Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a
termine agevolato
  Assunzione a scopo di somministrazione
  Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo
  associativo stretto con una cooperativa di lavoro (Legge n. 142/2001)
  Al netto di quanto previsto per gli anni 2021, 2022 e 2023, è sempre
Note applicabile l’esonero “ordinario” che prevede un beneficio pari al 50%
dei contributi dovuti da parte del datore. A tale riguardo si veda la scheda
 
  apposita
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
 
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
(si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework)
 
Autorizzazione UE Si, è necessaria
ULA Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al
datore
 
   
  DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Norma Art. 1, commi 191-193, Legge 30 dicembre 2023, n. 213
Prassi Non vi sono ancora indicazioni specifiche
Datori Tutti i datori privati per il triennio 2024-2026
  Donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura (cd.
Lavoratori reddito di libertà) di cui all’art. 105-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34
(Legge 17 luglio 2020, n. 77). In sede di prima applicazione, la misura
  si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che ne hanno
  fruito nell’anno 2023
Tipo beneficio Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)
Misura 100% sui contributi a carico del datore (resta ferma l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche)
 
  Assunzione a tempo determinato: 12 mesi dalla data di assunzione
Durata Assunzione a tempo indeterminato: 24 mesi
Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a
 
  termine: fino al 18° mese dalla data dell’assunzione a termine
  Contratto a tempo determinato
Contratti ammessi Somministrazione a tempo determinato
Contratto a tempo indeterminato
 
  Trasformazione da termine a tempo indeterminato
Note I benefici a favore del datore sono soggetti al rispetto dei limiti di spesa
espressamente previsti dalla Legge di Bilancio 2024
 
Condizioni generali In attesa di indicazioni ufficiali da parte dell’INPS
De minimis In attesa di indicazioni ufficiali da parte dell’INPS
Autorizzazione UE No, non è necessaria
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 

 

Art. 4, commi 3, 4 e 5, D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151

CONTRATTO A TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ Norma

  INPS, Messaggio 17 aprile 2014, n. 4152;
  INPS, Messaggio 20 gennaio 2011, n. 1382;
  Ministero del lavoro, Nota 1° settembre 2008, n. 11604;
Prassi Ministero del Lavoro, Nota 12 aprile 2005, prot. n. 391;
INAIL Nota 24 luglio 2001;
 
  INPS, Circolare 10 luglio 2001, n. 136;
  INPS, Messaggio 14 febbraio 2001, n. 28;
  INPS, Circolare 20 giugno 2000, n. 117
   
  Tutti quelli che – occupando fino a un massimo di 19 dipendenti –
Datori assumono a tempo determinato o utilizzano in somministrazione a
termine nuovi lavoratori per provvedere alla sostituzione delle lavoratrici
  e dei lavoratori assenti in quanto fruiscono dei congedi ex D.Lgs n.
  151/2001
   
Lavoratori Tutti quelli assunti in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti
dal lavoro per la fruizione dei congedi collegati alla maternità e paternità
 
   
Tipo beneficio Sgravio contributivo
Misura 50% sui contributi a carico del datore
   
Durata Fino al compimento di 1 anno di età del figlio di lavoratrice o lavoratore
in congedo, o per 1 anno dall’accoglienza del minore adottato o in
  affidamento
   
Contratti ammessi Contratto a tempo determinato
Somministrazione a tempo determinato
 
  Trattandosi di contratti a termine per ragioni di sostituzione di altro
  personale avente diritto alla conservazione del posto, il datore di lavoro
Note non è tenuto a:
a) versare il contributo addizionale dell’1,40% (né l’incremento di 0,5
 
  punti percentuali per ogni rinnovo);
  b) rispettare le soglie numeriche (es. il 20%) per i contratti a termine.
   
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
 
   
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
   
Autorizzazione UE No, non è necessaria
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 

ASSUNZIONE O TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

DI EX DIPENDENTI A TERMINE: RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Norma Art. 2, comma 30, Legge 28 giugno 2012, n. 92
Prassi INPS, Circolare 4 agosto 2020, n. 91
INPS, Circolare 6 settembre 2019, n. 121
  Ministero del Lavoro, Circolare 31 ottobre 2018, n. 17
  Tutti coloro che trasformano o assumono a tempo indeterminato un
Datori dipendente che ha lavorato con contratto a termine per il quale è stato
versato il contributo addizionale dell’1,40% (e, ove dovuto, l’incremento
 
  di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo)
   
Lavoratori Tutti gli ex dipendenti a termine (al massimo entro 6 mesi dalla cessazione
del contratto)
 
   
Tipo beneficio Restituzione di parte della contribuzione versata
   
Misura Dipende da quanto versato a titolo di contribuzione addizionale e dalla
data di “assunzione”
 
   
Durata Non predeterminata
   
Contratti ammessi Solo l’assunzione o la trasformazione in un ordinario contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato dopo un precedente rapporto a
  termine
   
  Nel caso (non di trasformazione alla scadenza ma) di nuova assunzione
  a tempo indeterminato, purché effettuata entro 6 mesi dalla cessazione
Note del precedente contratto a termine, la restituzione della contribuzione
addizionale versata avviene detraendo dalle mensilità spettanti un
 
  numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione
  del precedente rapporto di lavoro a termine
   
Condizioni generali Nessuna in particolare
   
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
   
Autorizzazione UE No, non è necessaria
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 
   
  LAVORATORI DISABILI
Norma Art. 13, Legge 12 marzo 1999, n. 68
Ministero del Lavoro, Decreto 17 novembre 2023
 
   
Prassi INPS, Circolare 13 giugno 2016, n. 99
Datori Tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, inclusi Enti Pubblici
Economici
 
   
  Sono interessati i lavoratori:
  a) disabili con riduzione della capacita lavorativa oltre il 79% o minorazioni
  ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23
Lavoratori dicembre 1978, n. 915;
b) disabili con riduzione della capacita lavorativa tra il 67 e il 79% o
  minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse
  al DPR 23 dicembre 1978, n. 915;
  c) con disabilita intellettiva e psichica comportante una riduzione della
  capacita lavorativa superiore al 45%
   
Tipo beneficio Economico

 

  La misura del beneficio per il datore di lavoro dipende dalle caratteristiche
  del lavoratore assunto e dal tipo di rapporto instaurato. In pratica, per i
  lavoratori disabili:
  a) con riduzione della capacita lavorativa oltre il 79% o minorazioni
  ascritte dalla 1a  alla 3a  categoria di cui alle tabelle annesse al DPR
  23 dicembre 1978, n. 915: l’incentivo e pari al 70% della retribuzione
Misura mensile lorda imponibile;
b) con riduzione della capacita lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o
 
  minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse
  al DPR 23 dicembre 1978, n. 915: la misura dell’incentivo e pari al 35%
  della retribuzione mensile lorda imponibile;
  c) intellettivi e psichici con riduzione della capacita lavorativa superiore
  al 45% per cento: l’incentivo e pari al 70% della retribuzione mensile
  lorda imponibile
  La durata del beneficio spettante al datore dipende dal “tipo” di lavoratore
  assunto e dal rapporto di lavoro instaurato. In particolare, in caso di
  assunzione:
  a) a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacita lavorativa
  oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a  alla 3a  categoria di cui alle
  tabelle annesse al DPR n. 915/1978: l’incentivo spetta per 36 mesi;
  b) a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacita
Durata lavorativa compresa tra il 67 e il 79%, o minorazioni ascritte dalla 4a alla
6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978: l’incentivo
  spetta per 36 mesi;
  c) a tempo indeterminato di lavoratori con disabilita intellettiva e psichica
  con riduzione della capacita lavorativa superiore al 45%: l’incentivo
  spetta per 60 mesi;
  d) a tempo determinato di lavoratori con disabilita intellettiva e psichica
  con riduzione della capacita lavorativa superiore al 45%: l’incentivo
  spetta per tutta la durata del rapporto, a condizione che esso duri
  almeno 12 mesi
Contratti ammessi Contratto a termine con durata minima di 12 mesi
Contratto a tempo indeterminato
  Somministrazione a termine (minimo 12 mesi) o a tempo indeterminato
Note L’incentivo spetta nei limiti delle risorse effettivamente stanziate a tale
scopo
 
  Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
Condizioni generali collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
solo per le assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la quota di
 
  riserva.
De minimis Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non è necessaria
ULA Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al
datore di lavoro
 
   
LAVORATORI DISOCCUPATI PERCETTORI DI NASPI
Norma Art. 2, comma 10-bis, Legge 28 giugno 2012, n. 92
Prassi INPS, Circolare 18 dicembre 2013, n. 175
   
Datori Datori di lavoro privati (a condizione di non essere obbligati all’assunzione)
Lavoratori Ex dipendenti che percepiscono la Nuova Assicurazione Sociale per
l’Impiego
 
   
Tipo beneficio Economico
   
Misura 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata erogata al lavoratore
dall’INPS
 
   
Durata Pari ai mesi di NASpI che l’INPS avrebbe ancora erogato
Contratti ammessi Assunzione (o somministrazione) a tempo indeterminato con orario a
tempo pieno
 
   
Note Sono esclusi tutti i rapporti a tempo determinato e/o a tempo parziale
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
 
   
De minimis Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non è necessaria
   
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 
   
  LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI
Norma Art. 4 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 (Legge 19 luglio 1993,
n. 236)
 
   
Prassi INPS, Circolare, 23 gennaio 2007, n. 22
INPS, Circolare 1° giugno 1999, n. 122
 
   
  Tutti, a condizione che non abbiano:
Datori a) in atto sospensioni dal lavoro;
b) proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo
  che l’assunzione riguardi professionalità diverse da quelle dei lavoratori
  interessati dalle riduzioni o sospensioni di personale
   
Lavoratori Lavoratori che hanno fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non
continuativi, e che sono dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6
  mesi dell’intervento
   
Tipo beneficio Applicazione dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti
Misura Contribuzione a carico datore pari al 10%
Durata 12 mesi
Contratti ammessi Assunzione a tempo indeterminato con orario a tempo pieno
Note Sono esclusi tutti i rapporti a tempo determinato e/o a tempo parziale
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
 
   
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non è necessaria
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 

 

BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (REGIME “ORDINARIO”)

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma Art. 8 Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Legge 28 marzo 2019, n.
26)
 
Prassi INPS, Circolare 19 luglio 2019, n. 104
Datori Tutti i datori del settore privato, ivi inclusi quelli del settore agricolo
Lavoratori Percettori del reddito di cittadinanza (fino al 31 dicembre 2023)
Tipo beneficio Esonero contributivo
Misura Fino a 780 euro mensili, nel limite dei contributi dovuti (esclusi i premi
INAIL) e dell’importo mensile del RDC percepito dal lavoratore all’atto
  dell’assunzione
Durata Periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal
beneficiario, con un minimo di 5 mensilità (sempre e solo 5 mensilità se
  si tratta di rinnovo del RDC)
  Contratto subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale
  Contratto a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione e
Contratti ammessi resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato
Contratto di apprendistato
  Contratto subordinato a tempo indeterminato instaurato in attuazione
  del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro
  Contratto a tempo determinato
Note È esclusa la pubblica amministrazione (cfr. art. 1, comma 2, D.Lgs 30
aprile 2001, n. 165)
 
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetta art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
 
De minimis Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
Autorizzazione UE No, non è necessaria
ULA Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al
datore
 

BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (ANNO 2023)

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma Art. 1, commi 294-296, Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Art. 8, Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Legge 28 marzo 2019, n.
  26)
Prassi Non ancora emanata
Datori Tutti i datori del settore privato, ivi inclusi quelli del settore agricolo, che
assumono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 un percettore di RDC
 
Lavoratori Percettori del reddito di cittadinanza (fino al 31 dicembre 2023)
Tipo beneficio Esonero contributivo
Misura 100% dei contributi a carico datore (esclusi premi INAIL), nel limite
massimo di 8.000 euro annui
 
Durata 12 mesi
Contratti ammessi Contratto subordinato a tempo indeterminato
Trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato
 

 

Note Tale particolare esonero è alternativo a quello “ordinario” per l’assunzione
di percettori del RDC
 
   
Condizioni generali Regolarità  contributiva;  rispetto  obblighi  di  legge  e  contrattazione
collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
 
   
De minimis No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
(si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework)
 
   
Autorizzazione UE Si, è necessaria
   
ULA No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo
al datore
 

 

Cordiali Saluti,

Studio Salardi

di Lorenza Salardi – Consulente del Lavoro

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
19 Febbraio 2024

Archiviato in: Informative dello Studio

Footer

Studio Salardi di Lorenza Salardi

via Vittorio Veneto, 20
42046 Reggiolo (RE)

Copyright © 2025 ·

STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI | P. IVA: 02421740354

Teniamoci in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta