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STUDIO SALARDI DI LORENZA SALARDI

Studio di Consulenza del Lavoro

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ASSEMBLEA E PERMESSI SINDACALI IN BUSTA PAGA

DIRITTO ALL’ATTIVITA’ SINDACALE

 

Il diritto all’attività sindacale è un principio di rango costituzionale, espresso dall’art. 39 della nostra Carta Costituzionale.

Tale principio è stato poi realizzato in concreto nel nostro ordinamento con l’approvazione dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970).

Un aspetto fondamentale dello Statuto dei lavoratori è quello di rendere effettivo ed esigibile il principio di libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro. Tale concetto di libertà sindacale non si limita al riconoscimento del diritto di costituire organismi sindacali aziendali rappresentativi dei lavoratori (Rsu e Rsa) ma si espande fino a riconoscere la possibilità di effettuare concretamente l’azione sindacale all’interno e all’esterno dell’azienda, in particolare riconoscendo il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea, sia durante l’orario di lavoro sia oltre l’orario di lavoro e, per i rappresentanti sindacali, di utilizzare dei permessi, retribuiti e non, per svolgere l’attività sindacale stessa.

Il riconoscimento di tali diritti sindacali all’interno di un testo normativo scritto ad hoc ha aiutato certamente a coordinare le attività del sindacato nei luoghi di lavoro con le esigenze aziendali e imprenditoriali.

Il Titolo III dello Statuto dei lavoratori prevede una serie di disposizioni che vanno oltre alla tutela della libertà sindacale, in quanto non solo definiscono uno spazio di autotutela del lavoratore ma definiscono anche i diritti e i doveri del datore di lavoro.

Le norme previste nel Titolo III si possono distinguere in 3 gruppi:

  1. diritti e poteri delle rappresentanze sindacali (diritto di assemblea, referendum, diritto di affissione, locali per l’attività sindacale);
  2. diritti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali (permessi retribuiti, permessi non retribuiti);
  3. tutele speciali per i dirigenti delle rappresentanze sindacali (norme speciali in tema di trasferimento e licenziamento).In definitiva le norme trattate nel Titolo III dello Statuto dei lavoratori si può dire che promuovano e sostengano l’attività sindacale ma con una limitazione oggettiva, in quanto tali diritti sono previsti solo per le unità produttive con più di 15 dipendenti;

    Il diritto dei lavoratori a riunirsi nei luoghi di lavoro, durante l’orario lavorativo o al di fuori di esso, per discutere materie di interesse sindacale è previsto dall’art. 20 Stat. Lav.Tale diritto si applica:

  4. ASSEMBLEA SINDACALE
  5. pertanto mentre la libertà sindacale è sempre garantita, il sostegno all’attività sindacale è limitata alle aziende con una certa struttura, avendo risvolti economici e sull’attività produttiva di un certo rilievo. Va precisato che ai fini della verifica della soglia numerica occupazionale di 15 dipendenti, si tiene conto anche dei lavoratori a termine.
  6. Va specificato che nel testo normativo sopracitato si parla di Rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) ma che, a partire dal 1993, a seguito dell’Accordo Interconfederale con cui il governo e le parti sociali hanno pattuito l’introduzione delle Rsu, le prerogative riconosciute dallo Statuto dei lavoratori alle Rsa spettano anche alle Rsu, che, laddove costituite, subentrano alle Rsa e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni a essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
  • alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito della stessa unità produttiva o all’interno dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti;
  • alle imprese agricole che nell’ambito della stessa unità produttiva o all’interno dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti.Tale diritto riassume 2 posizioni soggettive: il potere di convocare o indire l’assemblea, prerogativa delle rappresentanze sindacali, nonché il diritto di partecipare all’assemblea, che costituisce un diritto sindacale individuale, di cui è titolare il singolo lavoratore.Qualora l’assemblea sia convocata durante l’orario di lavoro la normativa vigente prevede che ogni lavoratore abbia diritto ad un tetto massimo di 10 ore annue per partecipare alle assemblee e limitatamente alle assemblee indette nell’unità produttiva alla quale appartiene.E’ fatta salva la facoltà dei contratti collettivi nazionali o territoriali o aziendali di innalzare tale tetto massimo.A norma dell’art. 20, durante l’assemblea si devono trattare «materia di interesse sindacale e del lavoro»: viene utilizzata pertanto una formula di ampia portata, che lascia spazio di libertà ai temi dibattuti durante l’assemblea stessa.Qualora non fossero state costituite le Rsu, la titolarità di indire l’assemblea rimane in capo alla/e Rsa.La normativa in esame prevede che alle riunioni possano partecipare anche dirigenti esterni del sindacato cui fa capo la Rsa o la Rsu che convoca l’assemblea, fatto salvo il preavviso al datore di lavoro.La scelta dei locali ove indire l’assemblea deve avvenire d’accordo con il datore di lavoro, che deve mettere a disposizione locali idonei, ossia tali per cui la loro ubicazione e dimensione rendano possibili sia la libertà che la riservatezza dell’assemblea. Il rifiuto del datore di lavoro di fornire locali idonei costituisce comportamento antisindacale (Trib. Milano 28 febbraio 2002). A titolo esemplificativo si richiama quanto previsto dal Ccnl Commercio (art.33) in materia di assemblea:Nelle unità in cui siano costituite RSU ai sensi dell’Accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art.26.Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di 12 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’Art. 187.Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.Nel citato articolo del Ccnl vengono ripresi quasi tutti gli aspetti previsti dalla normativa: soglia dimensionale, partecipanti e garanzia della sicurezza. E’interessante notare inoltre come il Ccnl preveda sia il preavviso con il quale va convocata l’assemblea sia il monte ore annuo massimo da rispettare.PERMESSI SINDACALI

    Tra le disposizioni contenute nel Titolo III dello Statuto dei lavoratori, agli artt. 23 e 24, vi è quella relativa al riconoscimento di permessi sindacali, retribuiti e non, finalizzati allo svolgimento dell’attività propria dei rappresentanti sindacali.

 

  • In particolare il testo normativo prevede il riconoscimento ai dirigenti delle rappresentanze sindacali di:
  • Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Nazionali stipulanti».
  • Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi.
  • La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.
  • «Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.
  • Le limitazioni al diritto di assemblea possono trovare giustificazione esclusivamente in relazione a esigenze di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti quali quello alla sicurezza del personale, alla salvaguardia dell’integrità delle strutture tecniche e del patrimonio aziendale (Cass. n. 6080/1997).
  • Il datore di lavoro non ha, invece, diritto di partecipare all’assemblea, salvo, naturalmente, che vi sia stato invitato dalla stessa.
  • In giurisprudenza e in dottrina si è a lungo dibattuto sul fatto che il diritto di chiedere assemblee retribuite spetti in via esclusiva alla Rsu come organo collegiale ovvero si estenda anche alle sue singole componenti. Il problema è stato recentemente sottoposto all’attenzione delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che hanno risolto il contrasto affermando che il potere di convocazione può essere esercitato in via autonoma da ciascun componente delle Rsu.
  • Ovviamente le rappresentanze sindacali che convocano l’assemblea dovranno stilare un ordine del giorno.
  • Vi è poi la possibilità che le assemblee si svolgano in orari extra-lavorativi. In questo caso tuttavia appare ovvio che i lavoratori che vi partecipano non avranno alcun diritto a vedersi riconosciuto un trattamento economico, ancorchè abbiano liberamente rinunciato a tenere assemblee in orario di lavoro.
  • Tali ore sono retribuite dal datore di lavoro, che corrisponderà ai lavoratori la normale retribuzione spettante.
  • Come già accennato l’esercizio del diritto di assemblea può essere effettuato sia durante l’orario di lavoro sia in orari extralavorativi.
  • Il diritto a partecipare all’assemblea spetta a tutti i lavoratori, indipendentemente dall’adesione o meno ad un sindacato, ed è uno strumento per partecipare in modo diretto e attivo ai problemi di interesse sindacale e del lavoro inerenti alla realtà aziendale.
  • permessi retribuiti (art. 23) che consistono in ore retribuite per svolgere la propria attività sindacale, purché rientrino nel monte ore annuo, e che possono essere utilizzate senza darne specifico motivo. La determinazione del monte ore annuo è proporzionale alla dimensione dell’azienda;
  • permessi non retribuiti (art.24) che la legge prevede possano essere utilizzati per la partecipazione a trattative sindacali, convegni o congressi. Tali permessi sono fruibili in misura non inferiore alle 8 ore annue, con il diritto di porre condizioni di miglior favore tramite la contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale.

Non può essere sospeso dal lavoro chi non svolge le proprie prestazioni lavorative, anche se accessorie, durante un permesso sindacale. Nello specifico la Corte di Cassazione ha di recente stabilito che non sia contrario a buona fede il comportamento del lavoratore che ometta di prendere visione di circolari organizzative nei periodi in cui risulti assente per fruizione di permessi sindacali.

I permessi sindacali retribuiti previsti dall’art. 30, legge n. 300/1970 per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente all’esigenza di espletamento del loro mandato, e come e’ confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell’aspettativa sindacale; ne consegue che l’utilizzo per finalità diverse dei permessi (ad esempio per la preparazione di riunioni e attuazione di decisioni) giustifica la cessazione dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, che è abilitato ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti del diritto. (Cass. n. 5223/2001).

La comunicazione al datore di lavoro della volontà di fruire di permessi sindacali deve essere effettuata tramite la rappresentanza sindacale aziendale (Pret. Varese 14 febbraio 1997). All’atto della comunicazione, il richiedente dei permessi retribuiti ha l’onere di specificare la riunione cui debba partecipare e la data fissata per la stessa (Pret. Napoli 13 dicembre 1994).

Costituisce comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di concedere i permessi retribuiti qualora la richiesta sia effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda (Pret. Milano 4 maggio 1999).

La disposizione dell’art. 23 Stat. Lav. non contiene alcuna indicazione circa le modalità della concreta utilizzazione dei permessi stessi e in particolare non impone né prescrive che essa debba essere realizzata esclusivamente con brevi, molteplici e intermittenti astensioni dal lavoro e tanto meno stabilisce criteri per determinare la durata di ogni singola astensione dal lavoro; pertanto non può ritenersi esclusa la possibilità di una fruizione di permessi per un arco di tempo prolungato (Cass. n. 14128/1999).

A titolo esemplificativo si richiama quanto previsto dal Ccnl Commercio (art.33) in materia di assemblea:

«I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla lett. b) dell’art. 22, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:

  1. ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
  2. ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
  3. ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b)A tal fine i lavoratori con contratto part time saranno computati come unità intere.Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro».
  4. E’ interessante notare come il riconoscimento di permessi retribuiti sia proporzionale alla forza aziendale e come sia previsto un periodo di preavviso per la comunicazione al datore di lavoro dell’esercizio del diritto di utilizzo dei permessi sindacali.
  5. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
  6. I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b) e c) del comma precedente e a un’ora e mezza all’anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a).

Written by:
Studio Lorenza Salardi
Published on:
24 Settembre 2019

Archiviato in: Informative dello Studio

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